Art. 2.

      1. Nelle regioni che non abbiano adeguato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la composizione numerica dei rispettivi consigli ai parametri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 121, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, a decorrere dalle prime elezioni successive a tale data, la composizione numerica del consiglio è pari al numero minimo stabilito, per ciascuna fascia demografica, dal medesimo terzo comma dell'articolo 121 della Costituzione.